Art. 36

In vigore dal 4 ago 2016
I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti temporanei sono concessi nell'interesse esclusivo dell'Agenzia. Gli agenti temporanei non sono esentati dall'adempimento delle loro obbligazioni private o dall'osservanza delle leggi e delle norme di ordine pubblico in vigore. In caso di contestazione dei privilegi e immunità, l'agente temporaneo interessato ne informa immediatamente l'Agenzia. I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono rilasciati agli agenti temporanei per i quali ciò risulti necessario nell'interesse del servizio.
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Art. 36 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo