Art. 41

In vigore dal 4 ago 2016
La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente temporaneo sono oggetto di un rapporto annuale. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento dell'agente temporaneo è stato soddisfacente. L'AACC prevede opportune disposizioni che conferiscano il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione, diritto che è esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell', paragrafo 2. Il rapporto è comunicato all'agente temporaneo. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.
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Art. 41 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo