Art. 45

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Un agente temporaneo può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto. Tale autorizzazione può essere concessa dall'AACC se la misura è compatibile con l'interesse del servizio. 2.   L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti: a) per occuparsi di un figlio a carico di età inferiore a 9 anni; b) per occuparsi di un figlio a carico di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale; c) per occuparsi di un figlio a carico fino al compimento del 14o anno di età, nel caso di una famiglia monoparentale; d) in caso di difficoltà gravi, per occuparsi di un figlio a carico fino al compimento del 14o anno di età, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5 % dell'orario di lavoro normale. In tal caso, non si applicano i primi due commi dell' dell'allegato I. Qualora entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Unione, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione; e) per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella con malattia grave o disabilità, f) per seguire una formazione complementare, o g) a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti il raggiungimento dell'età pensionabile. Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o, a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti il raggiungimento dell'età pensionabile, l'AACC può respingere la domanda o ritardare la presa d'effetto dell'autorizzazione solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio. Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella con malattia grave o disabilità o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto è limitata a cinque anni sull'intera carriera dell'agente temporaneo. 3.   L'AACC risponde alla domanda dell'agente temporaneo entro un termine di 60 giorni. 4.   Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato I.
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Art. 45 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo