Art. 3

In vigore dal 4 ago 2016
È considerato «agente temporaneo», ai sensi del presente statuto, l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego entro il numero massimo di impieghi consentito dal bilancio dell'Agenzia. È considerata «consigliere speciale», ai sensi del presente statuto, la persona che, pur esercitando altre attività professionali lucrative, è assunta in ragione delle sue qualifiche particolari, per prestare assistenza all'Agenzia regolarmente o per un periodo determinato e che è retribuita con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione pertinente del bilancio.
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Art. 3 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo