Art. 1

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa («agente»). L'agente può avere la qualifica: — di agente temporaneo, — di agente contrattuale, — di consulente speciale. 2.   Ai fini del presente statuto, l'autorità abilitata a concludere contratti («AACC») è determinata conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione (PESC) 2015/1835. 3.   Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo