Art. 1
In vigore dal 4 ago 2016
1. Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa («agente»).
L'agente può avere la qualifica:
—
di agente temporaneo,
—
di agente contrattuale,
—
di consulente speciale.
2. Ai fini del presente statuto, l'autorità abilitata a concludere contratti («AACC») è determinata conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione (PESC) 2015/1835.
3. Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.
Storico versioni
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