Art. 6

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all', paragrafo 2, lettera c), dell'allegato IV. 2.   Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che l'Agenzia mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. 3.   L'Agenzia definisce, previa consultazione del comitato del personale, i provvedimenti e le azioni destinati a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adotta i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto. 4.   Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano duratura menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire una loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'. Una persona con disabilità si considera in possesso del requisito di cui all', paragrafo 2, lettera d), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta apportati ragionevoli adeguamenti. Per «ragionevoli adeguamenti» in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, per consentire alla persona con disabilità di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per l'Agenzia. Il principio della parità di trattamento non osta a che l'AACC mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali. 5.   Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento di cui al presente articolo, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'Agenzia dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nei procedimenti disciplinari. 6.   Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.
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Art. 6 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo