Art. 5

In vigore dal 4 ago 2016
L'assunzione di un agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente statuto, alla copertura del posto vacante nel rispetto del numero massimo di posti temporanei autorizzato dal bilancio dell'Agenzia.
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Art. 5 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo