Art. 9
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'AACC assegna ciascun agente temporaneo mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.
Un agente temporaneo può chiedere di essere trasferito all'interno dell'Agenzia.
2. L'agente temporaneo può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, l'agente temporaneo percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim.
L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un agente temporaneo comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.
Storico versioni
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