Art. 14

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'agente temporaneo si astiene da ogni forma di molestia psicologica o sessuale. 2.   L'agente temporaneo vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Agenzia. L'agente temporaneo che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Agenzia, nella misura in cui abbia agito onestamente. 3.   Per «molestia psicologica» si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona. 4.   Per «molestia sessuale» si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso.
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Art. 14 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo