Art. 11
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'agente temporaneo esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta al dovere di servire esclusivamente l'Agenzia, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'Agenzia. L'agente temporaneo svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Agenzia.
2. Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può accettare da un governo o da soggetti estranei all'Agenzia onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi prima della sua nomina o nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale e a motivo di tali servizi.
Prima dell'assunzione di un agente temporaneo, l'AACC verifica se il candidato ha un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi in una situazione di conflitto di interessi. A tal fine il candidato comunica all'AACC qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale utilizzando un apposito modulo. In tali casi, l'AACC tiene conto di tale aspetto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'AACC adotta le misure di cui all', paragrafo 2.
Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, agli agenti temporanei che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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