Art. 4
In vigore dal 4 ago 2016
Ad eccezione del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo dell'Agenzia, che sono soggetti alle disposizioni dell', paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/1835, il contratto di un agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni, ma può avere una durata inferiore.
Tale contratto può essere rinnovato una sola volta per quattro anni al massimo. Il comitato direttivo adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente articolo.
Storico versioni
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