Art. 7

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali, tra cui misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, adottate dall'Agenzia e ai servizi forniti dal comitato del personale. Gli ex agenti temporanei possono accedere a misure sociali specifiche limitate. 2.   Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.
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Art. 7 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo