Art. 7
In vigore dal 4 ago 2016
1. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali, tra cui misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, adottate dall'Agenzia e ai servizi forniti dal comitato del personale. Gli ex agenti temporanei possono accedere a misure sociali specifiche limitate.
2. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-7