Art. 12

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, l'agente temporaneo non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza. 2.   L'agente temporaneo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l'AACC. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare l'agente temporaneo dalle responsabilità connesse a tale questione. 3.   L'agente temporaneo non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'Agenzia o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
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Art. 12 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo