Art. 16

In vigore dal 4 ago 2016
Qualora il coniuge di un agente temporaneo eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, l'agente temporaneo ne fa dichiarazione all'AACC. Quando tale attività sia incompatibile con quella dell'agente temporaneo e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'AACC, previo parere del comitato del personale, decide se l'agente temporaneo debba essere mantenuto nelle sue funzioni o trasferito ad altro impiego.
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Art. 16 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo