Art. 19

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'agente temporaneo si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico. 2.   Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo