Art. 21
In vigore dal 4 ago 2016
1. I diritti derivanti da scritti o altri lavori fatti dall'agente temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'Agenzia alla cui attività si ricollegano detti lavori. L'Agenzia può farsi cedere i diritti d'autore su tali lavori.
2. Ogni invenzione concepita da un agente temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni appartiene di diritto all'Agenzia. L'Agenzia, a sue spese, può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione realizzata da un agente temporaneo nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguardi l'attività dell'Agenzia. Per le invenzioni oggetto di brevetti deve essere indicato il nome dell'inventore o degli inventori.
3. L'Agenzia può eventualmente concedere all'agente temporaneo, autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.
Storico versioni
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