Art. 22
In vigore dal 4 ago 2016
1. Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Agenzia e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per l'agente temporaneo interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli agenti o ex agenti temporanei chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o dinanzi alla commissione di disciplina dell'Agenzia in un procedimento che riguardi un agente o ex agente dell'Agenzia e/o dell'Unione europea.
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