Art. 18

In vigore dal 4 ago 2016
Dopo la cessazione dal servizio, l'agente temporaneo è tenuto ad osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi. L'agente temporaneo che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni è tenuto a dichiararlo all'Agenzia utilizzando un apposito modulo. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'Agenzia, l'AACC può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare all'agente temporaneo l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'AACC, previa consultazione del comitato del personale, notifica la propria decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione viene notificata entro tale termine, tale silenzio è considerato un'accettazione implicita. L'AACC vieta in linea di principio agli ex agenti temporanei di inquadramento superiore, nei dodici mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale dell'Agenzia per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio. Conformemente all' della decisione (PESC) 2015/1835, l'Agenzia pubblica annualmente informazioni sull'attuazione del comma precedente, compreso un elenco dei casi esaminati.
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Art. 18 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo