Art. 24
In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, assiste e consiglia i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.
L'agente temporaneo incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile, nei confronti dei propri superiori gerarchici, dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.
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