Art. 23

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo risiede nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni. L'agente temporaneo comunica il proprio indirizzo all'AACC e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo