Art. 26
In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.
La decisione motivata è presa dall'AACC, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.
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