Art. 27

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'agente temporaneo che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Agenzia, o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti temporanei dell'Agenzia, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico, il direttore esecutivo dell'Agenzia o, se lo ritenga utile, il capo dell'Agenzia. Ogni informazione di cui al primo comma è trasmessa per iscritto. Il presente paragrafo si applica anche in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di una qualsiasi altra persona al servizio dell'Agenzia o di un prestatario di servizi per conto dell'Agenzia. 2.   L'agente temporaneo non può essere penalizzato dall'Agenzia per aver comunicato l'informazione di cui al paragrafo 1, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.
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Art. 27 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo