Art. 30

In vigore dal 4 ago 2016
L'Agenzia facilita il perfezionamento professionale dell'agente temporaneo, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai suoi interessi. Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.
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Art. 30 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo