Art. 32

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo può presentare all'AACC un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente statuto. Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto è immediatamente comunicata per iscritto all'agente temporaneo interessato; quelle prese a suo carico sono motivate. Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un agente temporaneo sono pubblicate all'interno dell'Agenzia. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.
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Art. 32 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo