Art. 35

In vigore dal 4 ago 2016
La decisione di chiedere il risarcimento del danno subito dall'Agenzia per colpe personali gravi, in conformità dell', è presa dall'AACC previa osservanza delle formalità previste in caso di licenziamento per colpa grave. Le decisioni individuali riguardanti gli agenti temporanei sono pubblicate alle condizioni di cui all'.
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Art. 35 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo