Art. 40

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'agente temporaneo assunto è inquadrato al primo scatto del suo grado. L'AACC, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo sono adottate disposizioni generali di esecuzione. 2.   L'agente temporaneo che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado, a meno che il suo rendimento non sia stato giudicato insoddisfacente nel rapporto annuale di cui all'. L'agente temporaneo accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi entro quattro anni. Quando è nominato capo unità, direttore o direttore generale, a condizione di aver svolto le nuove funzioni in maniera soddisfacente nel corso dei primi nove mesi, l'agente temporaneo beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto nel suo grado a decorrere dal momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale fra il primo e il secondo scatto in ogni grado. 3.   In caso di assegnazione dell'agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore, in conformità dell', paragrafo 2, egli viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore, gli agenti temporanei dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica all'agente temporaneo promosso almeno al posto di direttore.
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Art. 40 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo