Art. 10

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Il contratto d'assunzione dell'agente temporaneo precisa il grado e lo scatto attribuiti all'interessato. 2.   L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.
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Art. 10 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo