Art. 15

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Fatto salvo l', l'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'Agenzia, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'AACC. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'Agenzia. 2.   L'agente temporaneo informa l'AACC in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione all'AACC in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo