Art. 20

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'agente temporaneo ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità. 2.   Fatti salvi gli , l'agente temporaneo che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività dell'Agenzia ne informa preliminarmente l'AACC. Qualora l'AACC sia in grado di dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi dell'Agenzia, essa informa l'agente temporaneo per iscritto della sua decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, si considera che l'AACC non abbia sollevato obiezioni.
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Art. 20 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo