Art. 17

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'agente temporaneo che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'AACC. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio: a) deve chiedere un'aspettativa per motivi personali, b) deve vedersi concedere un congedo ordinario, c) può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o d) può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni. 2.   In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, l'agente temporaneo ne informa immediatamente l'AACC. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'AACC adotta una delle decisioni di cui al paragrafo 1. Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di queste ultime è pari alla durata del mandato dell'agente temporaneo.
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Art. 17 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo