Art. 37
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'assunzione degli agenti temporanei assicura all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri che partecipano all'Agenzia.
Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso o orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.
Nessun posto sarà riservato ai cittadini di uno Stato membro. Tuttavia, in caso di constatazione di uno squilibrio significativo tra le cittadinanze degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi, in virtù del principio di parità dei cittadini dell'Unione l'Agenzia è autorizzata ad adottare misure appropriate. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima che tali misure appropriate siano adottate dall'AACC, il comitato direttivo adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.
2. Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:
a)
essere cittadino di uno degli Stati membri partecipanti all'Agenzia e godere dei diritti politici;
b)
essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
c)
offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
d)
essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e
e)
provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue degli Stati membri partecipanti e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua degli Stati membri partecipanti, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.
3. L'AACC adotta disposizioni specifiche sulle procedure di assunzione degli agenti temporanei, se necessario, nel quadro della decisione (PESC) 2015/1835.
Storico versioni
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