Art. 28
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'agente temporaneo che comunica le informazioni di cui all' anche al presidente del Consiglio dell'Unione europea o al presidente del Parlamento europeo o al Mediatore europeo non può essere penalizzato dall'Agenzia, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:
a)
l'agente temporaneo ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e
b)
l'agente temporaneo ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'Agenzia e ha lasciato all'Agenzia il termine da essa fissato, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, l'agente temporaneo viene debitamente informato circa tale termine.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora l'agente temporaneo possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata, o detenuti ai fini di tale esame.
4. Ai sensi degli , l'Agenzia pone in essere una procedura per la gestione dei reclami degli agenti temporanei concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza dell'adempimento dei propri obblighi di cui all' o al presente articolo. L'Agenzia garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'.
L'AACC stabilisce disposizioni interne concernenti, fra l'altro:
—
la comunicazione, agli agenti temporanei di cui all', paragrafo 1, o al presente articolo, di informazioni sul trattamento dato alle loro segnalazioni,
—
la tutela degli interessi legittimi di tali agenti e della loro sfera privata, e
—
la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente paragrafo.
Storico versioni
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