Art. 168
In vigore dal 4 ago 2016
1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'AACC una domanda con cui l'invita a prendere una decisione nei suoi confronti. L'AACC notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Allo scadere di tale termine, l'assenza di risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto, contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi del paragrafo 2.
2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'AACC un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, indipendentemente dal fatto che detta autorità abbia preso una decisione o si sia astenuta dal prendere un provvedimento imposto dal presente statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
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dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
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dal giorno della notifica della decisione all'interessato e comunque non oltre la data in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;
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dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1.
L'AACC notifica la propria decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, l'assenza di risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto, contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi dell'.
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