Art. 172
In vigore dal 4 ago 2016
1. Le disposizioni del presente statuto relative ai diritti e agli obblighi (articoli da 11 a 35 e ), alle condizioni di assunzione [, eccetto il paragrafo 2, lettera a), articoli da 38 a 41, , eccetto il paragrafo 3, lettera a), e articoli da 106 a 110], alle condizioni di lavoro (articoli da 42 a 58 e ), alla risoluzione del contratto (articoli da 96 a 100 e ) nonché al procedimento disciplinare (articoli da 139 a 167) possono essere modificate, nella misura necessaria, dal comitato direttivo dell'Agenzia, che delibera conformemente all', paragrafo 1, lettera j), e all', paragrafo 3, lettera a), della decisione (PESC) 2015/1835. Le proposte di modifica sono trasmesse al Consiglio. Tali modifiche si intendono adottate a meno che il Consiglio, entro due mesi e deliberando a maggioranza qualificata, non decida di modificarle.
2. Le modifiche ad altre disposizioni del presente statuto, in particolare quelle relative alla remunerazione, alle indennità e alle indennità di carattere sociale, sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta del comitato direttivo.
Storico versioni
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