Art. 111
In vigore dal 4 ago 2016
Gli articoli da 42 a 58 si applicano per analogia.
Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.
Alle condizioni previste dall'allegato III, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni I, II e III danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel corso di un periodo di due mesi successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.
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