Art. 111

In vigore dal 4 ago 2016
Gli articoli da 42 a 58 si applicano per analogia. Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione. Alle condizioni previste dall'allegato III, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni I, II e III danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel corso di un periodo di due mesi successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-111

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo