Art. 107
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene a un altro gruppo di funzioni.
Se, durante il periodo di prova, l'agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.
La durata complessiva del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.
2. In caso di manifesta inattitudine dell'agente contrattuale in prova, un rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova.
Tale rapporto è comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'AACC. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese, o, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi ed eventualmente assegnare l'agente contrattuale a un altro servizio per il restante periodo di prova.
3. Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, è compilato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente contrattuale, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di otto giorni lavorativi.
Se il rapporto conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal diretto superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'AACC.
L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali o di una condotta sufficienti per essere nominato in ruolo è licenziato.
La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'AACC circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al capo 2.
4. L'agente temporaneo licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.
Storico versioni
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