Art. 110
In vigore dal 4 ago 2016
1. L', primo comma, si applica per analogia agli agenti contrattuali assunti per un periodo non inferiore a un anno.
2. L'agente contrattuale che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.
3. Nel caso dell'agente contrattuale, la promozione al grado superiore dello stesso gruppo di funzioni è conferita con decisione dell'Agenzia. Essa comporta per l'agente contrattuale l'inquadramento nel primo scatto del grado superiore. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra gli agenti contrattuali assunti per una durata minima di tre anni che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti contrattuali che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'AACC tiene conto, in particolare, dei rapporti degli agenti contrattuali, dell'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell', paragrafo 3, lettera e), e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.
4. Un agente contrattuale può accedere a un gruppo di funzioni superiore soltanto partecipando a una procedura generale di selezione.
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