Art. 114
In vigore dal 4 ago 2016
In deroga all', paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori:
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a 845,37 EUR per l'agente contrattuale che abbia diritto all'assegno di famiglia; e
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a 501,20 EUR per l'agente contrattuale che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
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