Art. 114

In vigore dal 4 ago 2016
In deroga all', paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori: — a 845,37 EUR per l'agente contrattuale che abbia diritto all'assegno di famiglia; e — a 501,20 EUR per l'agente contrattuale che non abbia diritto a tale assegno.
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