Art. 118
In vigore dal 4 ago 2016
Doni, prestiti o anticipazioni possono essere concessi all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale che copra tali rischi.
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