Art. 123

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Gli aventi diritto di un agente contrattuale deceduto, determinati in conformità delle stesse disposizioni di cui al capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 124 a 127. 2.   In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti nel capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato. 3.   In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate in conformità delle stesse disposizioni di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto UE.
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Art. 123 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo