Art. 124

In vigore dal 4 ago 2016
Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell', paragrafo 8.
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Art. 124 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo