Art. 120

In vigore dal 4 ago 2016
Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente contrattuale riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Agenzia. L'agente contrattuale può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-120

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 120 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo