Art. 121
In vigore dal 4 ago 2016
1. L'agente contrattuale colpito da invalidità totale e che deve perciò sospendere il suo servizio presso l'Agenzia beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.
Se l'agente contrattuale beneficiario di un'indennità di invalidità raggiunge l'età pensionabile, si applicano le norme generali relative all'indennità una tantum. L'indennità una tantum concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, dell'agente contrattuale al momento in cui è stato messo in invalidità.
2. L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente contrattuale. Essa non può tuttavia essere inferiore allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo I, grado 1, primo scatto. L'indennità di invalidità è soggetta a un contributo al regime delle pensioni, calcolato sulla base della suddetta indennità.
3. Se l'invalidità dell'agente contrattuale è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % dello stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto. In questo caso il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro.
4. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente contrattuale, l'AACC può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'.
5. Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha inoltre diritto agli assegni familiari determinati a norma dell', paragrafo 3; in conformità dell'allegato IV, l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.
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