Art. 60
In vigore dal 4 ago 2016
1. La retribuzione dell'agente temporaneo è espressa in euro. I coefficienti correttori, le ritenute, la revisione annuale e gli adeguamenti sono fissati secondo le norme di cui agli dello statuto dei funzionari dell'Unione europea fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3) («statuto UE»). Le ritenute previste nello statuto UE costituiscono entrate per il bilancio dell'Agenzia, ad eccezione dei contributi destinati ai regimi di assicurazione malattia, infortuni e disoccupazione.
2. Lo stipendio base è fissato secondo le norme di cui all' dello statuto UE.
3. Gli assegni familiari comprendono:
a)
l'assegno di famiglia;
b)
l'assegno per figli a carico;
c)
l'indennità scolastica.
4. Gli agenti temporanei che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo dichiarano gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli dell'allegato IV.
5. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'AACC, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, l'agente temporaneo deve sopportare oneri gravosi.
6. Se, ai sensi degli dell'allegato IV, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dall'agente temporaneo, essi sono pagati nella valuta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all', secondo comma, dello statuto UE. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno dell'Unione o un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno dell'Unione.
I paragrafi 4 e 5 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.
7. L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali l'agente temporaneo ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 509,43 EUR al mese.
8. In caso di decesso di un agente temporaneo, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.
In caso di decesso del titolare di un'indennità di invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda l'indennità del defunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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