Art. 58
In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi è collocato nella posizione «congedo per servizio nazionale»; tale posizione non può in nessun caso superare la durata del contratto.
L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o un servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici. Egli continua parimenti a beneficiare del diritto all'indennità una tantum purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.
L'agente temporaneo che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.
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