Art. 58

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi è collocato nella posizione «congedo per servizio nazionale»; tale posizione non può in nessun caso superare la durata del contratto. L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o un servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici. Egli continua parimenti a beneficiare del diritto all'indennità una tantum purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni. L'agente temporaneo che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 58 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo