Art. 54
In vigore dal 4 ago 2016
Il congedo annuo dell'agente temporaneo autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-54