Art. 53

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Un agente temporaneo che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio ha diritto a un congedo di malattia. L'interessato informa il più presto possibile l'Agenzia del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, presenta un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà dell'agente temporaneo, l'assenza è considerata ingiustificata. L'agente temporaneo in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'Agenzia. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo. Se dal controllo medico risulta che l'agente temporaneo è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, fatto salvo il quinto comma, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo. Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'AACC siano medicalmente ingiustificate, l'agente temporaneo o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'Agenzia una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente. L'Agenzia trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico dell'agente temporaneo e dal medico di fiducia dell'Agenzia. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'Agenzia sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'AACC e dal comitato del personale. L'agente temporaneo ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'Agenzia, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva. Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico dell'agente temporaneo e del medico di fiducia dell'Agenzia, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo disposto dall'Agenzia, l'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Qualora il parere del medico indipendente non confermi le conclusioni del controllo di cui sopra, l'assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata. 2.   Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, l'agente temporaneo è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. L'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico. 3.   Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai procedimenti disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, l'agente temporaneo perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente. 4.   L'AACC può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un agente temporaneo i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni. 5.   L'agente temporaneo può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'Agenzia, qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora. In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quinto, sesto e settimo comma. 6.   L'agente temporaneo si sottopone ogni anno ad una visita medica preventiva, presso il medico di fiducia dell'Agenzia o presso un medico di sua scelta. In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'Agenzia fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'AACC.
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