Art. 50

In vigore dal 4 ago 2016
A taluni agenti temporanei possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose. L'Agenzia determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.
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Art. 50 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo