Art. 49

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo il quale, con decisione adottata dall'AACC, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità. L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo