Art. 51

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente alla medesima regolamentazione fissata di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione. Oltre a tale congedo, egli può ottenere, a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate all'allegato II.
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Art. 51 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo